Atti parlamentari

 
 
Signor deputato,
 
rispondiamo alla sua interrogazione concernente il tema dei conflitti di interesse e, in modo più specifico, quello della presenza di membri del Consiglio di Stato nei consigli di amministrazione delle aziende pubbliche. L’atto parlamentare trae origine dalle discussioni parlamentari del 16 ottobre 2017 concernenti i potenziali conflitti di interesse che coinvolgono l’Ente ospedaliero cantonale, l’Azienda elettrica ticinese, l’Azienda cantonale dei rifiuti e la Banca dello Stato del Cantone Ticino.
 
Innanzitutto, premettiamo che l’articolo 20 capoverso 1 della legge del 25 ottobre 1988 sulla Banca dello Stato del Cantone Ticino e l’articolo 8 capoverso 2 della legge del 10 maggio 2016 sull’Azienda elettrica ticinese sanciscono già l’ineleggibilità dei membri del Consiglio di Stato nei rispettivi consigli di amministrazione. Rileviamo che la Banca dello Stato del Cantone Ticino opera in un regime di concorrenza, mentre il campo di attività dell’Azienda elettrica ticinese si apre in misura sempre maggiore al mercato. Può quindi essere comprensibile e giustificabile lasciare a queste aziende - nei limiti del mandato pubblico - la libertà di azione e l’autonomia operativa, riducendo l’influsso della politica.
 
Per quanto riguarda invece l’Ente ospedaliero cantonale e l’Azienda cantonale dei rifiuti, a nostro avviso la situazione è diversa. Questi due enti operano in ambiti che rientrano in modo diretto nei compiti dell’ente pubblico. Inoltre, nel caso dell’Ente ospedaliero cantonale, lo Stato contribuisce con importi ragguardevoli al suo finanziamento e il Cantone definisce la politica sanitaria. Reputiamo importante che un membro del Consiglio di Stato possa continuare a fare parte del consiglio di amministrazione. D’altronde, l’articolo 10 capoverso 1 della legge del 19 dicembre 2000 sull’Ente ospedaliero cantonale prescrive che uno dei sette membri del consiglio di amministrazione deve essere un rappresentante del Consiglio di Stato. Con riferimento all’Azienda cantonale dei rifiuti va poi ricordato che, seppur su proposta del Consiglio di Stato, è il Gran Consiglio ad avere la competenza di eleggere il consiglio di amministrazione.
 
Di conseguenza, poiché la legge non impone la presenza di un membro del Consiglio di Stato nel consiglio di amministrazione, essa lascia al Parlamento la flessibilità sufficiente per designare solo membri estranei al Governo, qualora la situazione specifica lo renda opportuno. 
 
Il tempo impiegato per l’elaborazione della risposta ammonta a circa mezz’ora.
 
 
Voglia gradire, signor deputato, l’espressione della massima stima.
 
 
 
PER IL CONSIGLIO DI STATO
 
Il Presidente: Claudio Zali
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri