Il presidente dell'Ordine Franco Denti durissimo in un articolo apparso su Tribuna medica: "l segreto professionale non tutela il medico, bensì i suoi pazienti, i quali nell’ambito del rapporto terapeutico affidano al proprio curante informazioni sensibili in via del tutto confidenziale. Per il medico la custodia transitoria di queste informazioni è un atto di grande responsabilità e per i pazienti di grande fiducia"
L’attuale legge sanitaria cantonale, all’art. 68 cpv. 2, prevede l’obbligo per gli operatori sanitari di segnalare all’autorità penale “ogni caso di malattia, di lesione o di morte per causa certa o sospetta di reato venuto a conoscenza nell’esercizio della professione”.
Nell’ambito della recente revisione della legge sanitaria cantonale la commissione incaricata dell’esame del messaggio governativo ha proposto al parlamento di estendere l’obbligo di segnalazione a tutti i reati perseguibili d’ufficio commessi da altri operatori sanitari (art. 68 cpv. 3 Disegno di legge) e di sottoporre all’obbligo di segnalazione anche le direzioni sanitarie per i reati perseguibili d’ufficio commessi dai propri dipendenti (art. 68a cpv. 1 Disegno di legge). Inoltre la commissione speciale sanitaria ha proposto di vincolare l’obbligo di segnalazione per i reati commessi o subiti dai pazienti a un termine di 30 giorni (art. 68 cpv. 2 Disegno di legge; cfr. rap- porto del 9.11.2017).
L’OMCT ha condiviso senza esitazioni le prime due proposte, atte a identificare il prima possibile operatori sanitari potenzialmente pericolosi. Si è invece opposto con convinzione a un’applicazione rigorosa dell’obbligo di segnalazione per i professionisti tenuti al segreto professionale, come i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti le levatrici e gli psicologi, nei casi in cui è il paziente a rivelare loro di essere la vittima o l’autore di un reato.
L’obbligo di legge imposto dal rapporto di maggioranza all’art. 68 cpv. 2 annulla di fatto il segreto professionale e rende immediata la segnalazione alla magistratura, senza lasciare il tempo al medico di valutare la situazione e gli interessi di tutte le parti coinvolte, giungendo in maniera inaccettabile all’autodenuncia del paziente vittima o autore, il quale come conseguenza, non si confiderà più con i propri terapeuti.
Questo genere di disposizione, che prevede la segnalazione automatica e immediata al Ministero pubblico dei pazienti che rivelano al proprio medico di essere le vittime o gli autori di reati, minaccia pesantemente il rapporto di fiducia alla base del mandato terapeutico e viola il principio della supremazia del diritto federale, il quale tutela a più livelli il segreto professionale degli operatori sanitari.
Per evitare una limitazione eccessiva dei diritti dei pazienti e del diritto fondamentale alla tutela della sfera privata, ho presentato al Parlamento uno specifico emendamento, con il quale ho proposto di adottare una soluzione meno drastica, quale la trasformazione “dell’obbligo” di segnalazione nella “facoltà” di segnalazione, allorquando è il paziente a rivelare al proprio medico di essere la vittima o l’autore di un reato.
Questa soluzione è peraltro quella preferita e adottata in numerosi Cantoni in Svizzera ed è l’indirizzo politico scelto dal Consiglio federa le e dal Parlamento federale nelle modifiche legislative attualmente in discussione.
L’art. 364 del codice penale svizzero (art. 364 CPS, “diritto d’avviso”) prevede il diritto – e non l’obbligo – per i medici di segnalare all’autorità di protezione dei minori reati commessi contro minori. Come si evince dai lavori parlamentari, il legislatore federale ha avuto la saggezza di non imporre un obbligo di segnalazione per i medici, anche in caso di infrazioni gravi, comprese quelle più odiose di natura sessuale. Aveva infatti ritenuto che l’interesse delle vittime può in certe situazioni essere quello di non segnalare, o non segnalare subito, lasciando al medico l’onere della decisione, dopo attento esame e ponderazione della situazione concreta.
Per una vittima dover affrontare un procedimento penale è molto impegnativo e talvolta i danni che ne conseguono sono ben peggiori degli effetti provocati dal reato.
Anche il Consiglio federale nel messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (protezione dei minori), che ha quale scopo di “unificare il disciplinamento dell’avviso e regolare in modo esaustivo gli avvisi alle autorità di protezione dei minori facendone una soluzione standard da applicare in ogni Cantone”, ha ritenuto di escludere dall’obbligo di segnalazione le persone tenute al segreto professionale affermando che “un obbligo potrebbe rilevarsi controproducente, poiché in questi casi il fatto di avvertire l’autorità di protezione dei minori potrebbe intaccare o distruggere inutilmente il rapporto di fiducia con il minorenne interessato o con terzi e non servire quindi al be- ne del minore. L’autorità di protezione dei minori va avvisata soltanto se, dopo aver ponderato gli interessi da salvaguardare, il depositario del segreto conclude che ciò è a vantaggio del bene del minore”.
ll segreto professionale non tutela il medico, bensì i suoi pazienti, i quali nell’ambito del rapporto terapeutico affidano al proprio curante informazioni sensibili in via del tutto confidenziale. Per il medico la custodia transitoria di queste informazioni è un atto di grande responsabilità e per i pazienti di grande fiducia. Ogni paziente deve avere la certezza che il proprio medico non riveli quanto confidatogli senza aver prima valutato concretamente gli interessi di tutte le parti in gioco e senza che vi sia un motivo sufficiente e preponderante che giustifichi la rottura del rapporto di fiducia. In altre paole, il medico deve poter valutare se l’interesse del suo paziente è superiore o meno all’interesse generale a far emergere i reati. A differenza di altre professioni, come quelle di educatore, assistente sociale o monitore sportivo, i professionisti sottoposti a segreto professionale fra cui i medici, gli avvocati e gli ecclesiastici, ma anche gli psicologi e i farmacisti devono poter difendere gli interessi delle vittime di reati, quando essi sono prioritari rispetto all’obbligo di denuncia. Una diversa impostazione minerebbe il rapporto di fiducia che le persone, ma anche la società, ripongono in queste figure professionali, rendendo difficile se non imposaibile il loro mandato.
Purtroppo, dopo un ampio dibattito parlamentare, il Gran consiglio ha appoggiato la soluzione commissionale e ha confermato l’obbligo di segnalazione per tutti gli operatori sanitari, compresi quelli che sottostanno al segreto professionale, per tutti i reati perseguibili d’ufficio contro l’integrità delle persone, commessi o subiti dai propri pazienti.
Questa decisione decreta la fine del segreto medico in Ticino!
L’OMCT sta valutando seriamente se portare il tema in votazione popolare tramite referendum, oppure se adire il Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico.
Nell’ambito della recente revisione della legge sanitaria cantonale la commissione incaricata dell’esame del messaggio governativo ha proposto al parlamento di estendere l’obbligo di segnalazione a tutti i reati perseguibili d’ufficio commessi da altri operatori sanitari (art. 68 cpv. 3 Disegno di legge) e di sottoporre all’obbligo di segnalazione anche le direzioni sanitarie per i reati perseguibili d’ufficio commessi dai propri dipendenti (art. 68a cpv. 1 Disegno di legge). Inoltre la commissione speciale sanitaria ha proposto di vincolare l’obbligo di segnalazione per i reati commessi o subiti dai pazienti a un termine di 30 giorni (art. 68 cpv. 2 Disegno di legge; cfr. rap- porto del 9.11.2017).
L’OMCT ha condiviso senza esitazioni le prime due proposte, atte a identificare il prima possibile operatori sanitari potenzialmente pericolosi. Si è invece opposto con convinzione a un’applicazione rigorosa dell’obbligo di segnalazione per i professionisti tenuti al segreto professionale, come i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti le levatrici e gli psicologi, nei casi in cui è il paziente a rivelare loro di essere la vittima o l’autore di un reato.
L’obbligo di legge imposto dal rapporto di maggioranza all’art. 68 cpv. 2 annulla di fatto il segreto professionale e rende immediata la segnalazione alla magistratura, senza lasciare il tempo al medico di valutare la situazione e gli interessi di tutte le parti coinvolte, giungendo in maniera inaccettabile all’autodenuncia del paziente vittima o autore, il quale come conseguenza, non si confiderà più con i propri terapeuti.
Questo genere di disposizione, che prevede la segnalazione automatica e immediata al Ministero pubblico dei pazienti che rivelano al proprio medico di essere le vittime o gli autori di reati, minaccia pesantemente il rapporto di fiducia alla base del mandato terapeutico e viola il principio della supremazia del diritto federale, il quale tutela a più livelli il segreto professionale degli operatori sanitari.
Per evitare una limitazione eccessiva dei diritti dei pazienti e del diritto fondamentale alla tutela della sfera privata, ho presentato al Parlamento uno specifico emendamento, con il quale ho proposto di adottare una soluzione meno drastica, quale la trasformazione “dell’obbligo” di segnalazione nella “facoltà” di segnalazione, allorquando è il paziente a rivelare al proprio medico di essere la vittima o l’autore di un reato.
Questa soluzione è peraltro quella preferita e adottata in numerosi Cantoni in Svizzera ed è l’indirizzo politico scelto dal Consiglio federa le e dal Parlamento federale nelle modifiche legislative attualmente in discussione.
L’art. 364 del codice penale svizzero (art. 364 CPS, “diritto d’avviso”) prevede il diritto – e non l’obbligo – per i medici di segnalare all’autorità di protezione dei minori reati commessi contro minori. Come si evince dai lavori parlamentari, il legislatore federale ha avuto la saggezza di non imporre un obbligo di segnalazione per i medici, anche in caso di infrazioni gravi, comprese quelle più odiose di natura sessuale. Aveva infatti ritenuto che l’interesse delle vittime può in certe situazioni essere quello di non segnalare, o non segnalare subito, lasciando al medico l’onere della decisione, dopo attento esame e ponderazione della situazione concreta.
Per una vittima dover affrontare un procedimento penale è molto impegnativo e talvolta i danni che ne conseguono sono ben peggiori degli effetti provocati dal reato.
Anche il Consiglio federale nel messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero (protezione dei minori), che ha quale scopo di “unificare il disciplinamento dell’avviso e regolare in modo esaustivo gli avvisi alle autorità di protezione dei minori facendone una soluzione standard da applicare in ogni Cantone”, ha ritenuto di escludere dall’obbligo di segnalazione le persone tenute al segreto professionale affermando che “un obbligo potrebbe rilevarsi controproducente, poiché in questi casi il fatto di avvertire l’autorità di protezione dei minori potrebbe intaccare o distruggere inutilmente il rapporto di fiducia con il minorenne interessato o con terzi e non servire quindi al be- ne del minore. L’autorità di protezione dei minori va avvisata soltanto se, dopo aver ponderato gli interessi da salvaguardare, il depositario del segreto conclude che ciò è a vantaggio del bene del minore”.
ll segreto professionale non tutela il medico, bensì i suoi pazienti, i quali nell’ambito del rapporto terapeutico affidano al proprio curante informazioni sensibili in via del tutto confidenziale. Per il medico la custodia transitoria di queste informazioni è un atto di grande responsabilità e per i pazienti di grande fiducia. Ogni paziente deve avere la certezza che il proprio medico non riveli quanto confidatogli senza aver prima valutato concretamente gli interessi di tutte le parti in gioco e senza che vi sia un motivo sufficiente e preponderante che giustifichi la rottura del rapporto di fiducia. In altre paole, il medico deve poter valutare se l’interesse del suo paziente è superiore o meno all’interesse generale a far emergere i reati. A differenza di altre professioni, come quelle di educatore, assistente sociale o monitore sportivo, i professionisti sottoposti a segreto professionale fra cui i medici, gli avvocati e gli ecclesiastici, ma anche gli psicologi e i farmacisti devono poter difendere gli interessi delle vittime di reati, quando essi sono prioritari rispetto all’obbligo di denuncia. Una diversa impostazione minerebbe il rapporto di fiducia che le persone, ma anche la società, ripongono in queste figure professionali, rendendo difficile se non imposaibile il loro mandato.
Purtroppo, dopo un ampio dibattito parlamentare, il Gran consiglio ha appoggiato la soluzione commissionale e ha confermato l’obbligo di segnalazione per tutti gli operatori sanitari, compresi quelli che sottostanno al segreto professionale, per tutti i reati perseguibili d’ufficio contro l’integrità delle persone, commessi o subiti dai propri pazienti.
Questa decisione decreta la fine del segreto medico in Ticino!
L’OMCT sta valutando seriamente se portare il tema in votazione popolare tramite referendum, oppure se adire il Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico.
Rsi La1, Quotidiano del 13.06.2017
da 3' http://www.rsi.ch/
Teleticino, Telegiornale del 13.06.2017 http://www.teleticino.ch/video/servizi-tg/386346/argo1-le-versioni-non-coincidono
Rispetto a 50 anni fa l’essere umano ha guadagnato in libertà individuale e in autodeterminazione. Si tratta indubbiamente di conquiste che toccano ogni individuo della nostra società e che si riflettono in ogni ambito della vita. Un maggiore accesso da parte di tutti all’istruzione e una maggiore considerazione dei diritti umani hanno modificato radicalmente la natura dei rapporti interpersonali e ciò si riflette in ogni ambito e disciplina della nostra realtà sociale. Lo vediamo nella gestione della cosa pubblica, dove vi sono molte più discussioni e dove le scelte di chi governava senza grandi ostacoli, non sono più oggi così scontate. Lo vediamo nelle scuole e nelle famiglie, dove i ragazzi non ammettono più ordini e precetti insindacabili o un’educazione unilaterale, ma vogliono partecipare attivamente e criticamente alla loro istruzione. Il cambiamento lo vediamo infine anche (ma gli esempi potrebbero essere ancora molti) in medicina, laddove il rapporto tra medici e pazienti (e i loro famigliari) è passato da una relazione “paternale” a una relazione di collaborazione, dove il paziente ha assunto un ruolo attivo e propositivo, rivendicando una serie di diritti sul proprio corpo e sul proprio destino. Il paziente di oggi vuole – e ha il diritto di – conoscere “la diagnosi, il piano di cura, i possibili rischi, nonché eventuali trattamenti alternativi scientificamente riconosciuti” (cfr. art. 6 LSan), per poi poter decidere. Si tratta del principio, oggi ancorato nella legge, del consenso informato del paziente, secondo cui nessun trattamento sanitario è lecito se non è subordinato a un effettivo consenso del paziente, il quale può e deve pronunciarsi soltanto dopo essere stato messo al corrente da parte del medico e/o del personale sanitario di ogni sorta di informazione utile a una corretta comprensione di tutti gli elementi del suo caso. Il medico in questo contesto è colui che accompagna e consiglia senza giudicare o imporre. Questo cambiamento, senz’altro positivo, ha posto in primo piano , nella relazione medico-paziente, la comunicazione, facendone dipendere la soddisfazione delle parti e talvolta anche il successo stesso del processo di presa a carico. Una corretta e completa informazione è diventata la base e il presupposto di ogni intervento e prestazione sanitaria. E qui mi riferisco alla capacità di costruire un passaggio di informazioni che va dalla diagnosi, allo sviluppo di un piano di cure e di un accompagnamento che si fonda non solo su elementi obiettivi (ad es. il risultato di un’analisi radiologica), ma anche - e spesso soprattutto - su dati che si possono ottenere da un’approfondita conoscenza della storia del paziente che considerano in particolare il vissuto della persona, i suoi sentimenti e le sue emozioni. È quindi imperativo per il medico e per l’operatore sanitario prendersi il tempo per l’ascolto del paziente. Certo, comunicare non è semplice! Presuppone una grande disponibilità - di tempo e di spirito - da parte del personale sanitario, così come grande sensibilità e capacità analitiche e espressive. Tuttavia occorre intraprendere ogni sforzo e misura a nostra disposizione, affinché il personale sanitario, soprattutto quello impiegato negli ospedali, a contatto con persone ricoverate e quindi in una situazione di maggiore dipendenza, stress e vulnerabilità, riesca a far fronte al proprio dovere etico e professionale di comunicazione verso il paziente e, sempre che non vi siano ostacoli connessi al segreto medico, verso i famigliari dello stesso. I risultati oggi sono soddisfacenti ma, come per ogni cosa, c’è margine di miglioramento e dobbiamo migliorare. Purtroppo sia il tariffario dei medici sia le tariffe ospedaliere, nonché l’organizzazione ospedaliera non riconoscono questa importante componente della presa a carico di un paziente. Occorre un cambio di rotta, un cambiamento che rimetta al centro del processo di cura il cittadino-paziente onde evitare che la prestazione sanitaria venga ridotta a una prestazione fine a se stessa come accade già in molti Paesi vicini. È proprio questo tipo di presa a carico del paziente che da sempre viene operata nel nostro bel Cantone è il valore aggiunto della sanità Ticinese. Se invece il rapporto medico-paziente, paziente-ospedale, si riduce a una prestazione fine a sé stessa (ad es. il medico che prescrive una pastiglia per il mal di testa senza conoscerne le cause), avremo sempre più pazienti insoddisfatti vagano alla ricerca di risposte e che continueranno a richiedere maggiori prestazioni, con il conseguente aumento dei costi della salute. In quest’ottica di cambiamento deve tornare centrale e determinante la figura del medico di famiglia il quale grazie alla sua prossimità con le persone e alla maggiore immediatezza nei rapporti che ne deriva si trova in una posizione privilegiata all’ascolto. Maggiore considerazione deve anche venir riconosciuta a tutto il personale paramedico attivo in ospedali e in istituti, che vive a stretto contatto, più del medico, con i pazienti e i loro famigliari. Spesso infatti si sottovaluta la posizione privilegiata di queste persone nel raccogliere informazioni sui pazienti e nel darne. Una maggiore attenzione, formazione e sensibilizzazione nei confronti di infermieri e ausiliari può condurre a risultati inaspettatamente positivi, che si ripercuoterebbero sulla qualità del rapporto medico – paziente e di conseguenza sul risultato delle terapie.



