Lunedì, 09 Maggio 2016 12:13

Interrogazione “Medico del traffico: qualche precisazione”

Il 15 giugno 2012 il Parlamento federale ha adottato il programma di intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade denominato “Via sicura”.
Da quel momento sono progressivamente entrate in vigore una serie di misure, fra le quali, anche quelle concernenti l’accertamento dell’idoneità alla guida o della capacità di condurre (art. 15 d LCStr e 28a OAC)
Rispetto al passato i medici che svolgeranno esami di accertamento dell’idoneità alla guida dovranno d’ora in avanti rispondere a determinati criteri di formazione, stabiliti dal Consiglio federale in virtù della competenza a lui attribuita dall’art. 25 cpv. 3 lettere e e f LCStr.
Complessivamente sono stati istituiti 4 diversi livelli di formazione in funzione della complessità della casistica.
Il primo livello di formazione riguarda i medici che esaminano le persone anziane. A costoro è richiesto il possesso delle conoscenze e capacità fissate nell’Ordinanza sulla circolazione. I medici di questo livello possono decidere autonomamente come acquisire le competenze e si legittimano al Cantone tramite un’autocertificazione da aggiornare ogni 5 anni.
Il secondo livello di formazione è per i medici che esaminano i conducenti professionisti. Per loro è previsto l’obbligo di seguire un corso di aggiornamento di una giornata.
I medici che esaminano casi ambigui dei livelli 1 e 2 o svolgono accertamenti in situazioni particolari come le disabilità fisiche rientrano nel terzo livello di formazione e devono seguire un corso di aggiornamento di due giornate.
Il quarto e ultimo livello è per i medici che svolgono tutti gli esami pertinenti all’idoneità e alla capacità di guida (ivi inclusi accertamenti difficili di problematiche di dipendenza e patologie complesse).  Il requisito è il possesso del titolo di “medico del traffico SSML” riconosciuto dalla Società svizzera per la medicina legale (SSML), o un titolo riconosciuto come equivalente dalla Società svizzera di medicina legale.
Le condizioni poste per i primi 3 livelli entreranno in vigore il prossimo 1.7.2016, mentre l’obbligo di sottoporre l’esame dei casi più complessi (in particolare quelli connessi con un eccessivo consumo di alcool, abuso di stupefacenti e ripetute violazioni alle norme) a un medico in possesso del titolo “Medico del traffico SSML” (livello 4) è già entrato in vigore il 1.7.2014 (art. 28 a cpv. 1 lett. a Ordinanza federale sull’ammissione alla guida di persone e veicoli, OAC, RS 741.51).
Tuttavia l’USTRA, per consentire ai Cantoni di adeguarsi alla nuova normativa, ha previsto una deroga fino al 1.7.2015, permettendo nel frattempo l’esecuzione di esami di verifica dell’idoneità alla guida “anche a persone che non possiedono il titolo di “medico del traffico SSML” o “psicologo specialista in psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica” (…)” a condizione che “la persona incaricata esegue già tali esami (…)” e che “la stesura della perizia richiederebbe tempi di attesa eccessivamente lunghi a causa della carenza  di personale in possesso del titolo di “medico del traffico SSML” o “psicologo specialista in psicologia del traffico FSP con specifiche competenze in diagnostica”” (cfr. istruzioni USTRA del 5.5.2014).
Il Canton Ticino si è conformato al nuovo ordinamento dando mandato alla “neo-costituita Unità di Medicina e Psicologia del traffico, con sede a Lugano”, presso la quale lavora la Dr.ssa Mariangela De Cesare, specialista in medicina legale, “di effettuare, a partire dal mese corrente (n.d.r. giugno 2015), le perizie specialistiche in medicina del traffico su richiesta dell’autorità competente”. Questa soluzione è stata trovata “grazie alla collaborazione con l’Ufficio federale delle strade, la SSML e il Medico cantonale, in stretta collaborazione con Ingrado” (cfr. comunicato stampa 22.6.2015 del Dipartimento delle istituzioni, DI”).
Sempre citando il comunicato stampa del DI “il costo della prestazione, a carico dell’interessato, sarà calcolato, come peraltro avviene nel resto della Svizzera, sulla base del tariffario medico (TARMED)”; e ancora: “annualmente si contano circa 300 casi di persone che fanno capo a una perizia specialistica di medicina del traffico e rispetto alla procedura attuata sino ad ora si stima un contenuto aumento dei costi per coloro a cui viene richiesta la verifica”.
Secondo fonti giornalistiche i dati relativi al numero di pazienti del medico del traffico sarebbero apparsi da subito superiori a quelli preventivati, considerando che nei primi 6 mesi di attività i mandati affidati sarebbero stati più di 600, di cui il 60% sono conducenti con problemi di abuso di alcol; il 30% persone per le quali è stata richiesta una verifica in relazione all’uso di droghe e il restante 10% riguarda invece casi psichiatrici e varie cause mediche (problemi neurologici o motori, crisi epilettiche, diabete, ecc.) (cfr. il Quotidiano 4.2.2106).
In base alle informazioni di cui sopra, con la presente interrogazione i sottoscritti Gran consiglieri formulano le seguenti
Domande:
1.    Qual è la forma giuridica dell’Unità di medicina e psicologia del traffico (UMPT)da chi dipende, qual è il contenuto del mandato, con quale durata?
    Come si colloca, all’interno del mandato, Ingrado, menzionato nel comunicato stampa del 22.6.15?
2.    Perché è stato dato mandato all’UMPT?
3.    Sono state vagliate altre possibili soluzioni?
4.    Quanti sono i collaboratori dell’Unità e che statuto hanno?
5.    La Dr.ssa Mariangela De Cesare ha uno statuto di dipendente o indipendente all’interno dell’UMPT?
6.    Che stipendio percepisce la Dr.ssa Mariangela De Cesare e chi glielo fornisce?
7.    A quanto ammonta la retribuzione che il Cantone ha stipulato con l’UMPT per le prestazioni pattuite e quali sono la durata e le condizioni del mandato?
8.    Fornisca il Cantone i dati aggiornati sull’attività dell’UMPT 2015 e 2016 (numero di mandati e casistica).
9.    Fornisca il Cantone i dati contabili dell’UMPT 2015 e 2016, segnatamente i costi e i ricavi relativi al personale, alla logistica e al fatturato.
10.    Chi è il beneficiario economico degli utili connessi all’attività dell’UMPT 2015 e 2016? In che misura il Cantone ne beneficia?
11.    Cosa succede in caso di ricusa, di interruzione del rapporto di lavoro con la dott.ssa De Cesare o di impedimento della stessa essendo previsto un solo medico del traffico in Ticino?
12.    Il posto di medico del traffico è stato messo a concorso secondo la LCPubb?
13.    Come si sono organizzati gli altri Cantoni per ossequiare le nuove disposizioni dell’OAC in materia di accertamento dell’idoneità alla guida?
14.    A quanto ammonta mediamente una fattura a carico dell’interessato con l’indicazione del minimo e del massimo per prestazione dato che dal nostre informazioni una visita dal medico del traffico costa da CHF 400 a oltre CHF 1000.-
15.    Come si concilia l’applicazione del tarmed con fatturazioni molte elevate a carico dell’interessato?
16.    Visto che era noto da tempo l’esigenza di prevedere un medico del traffico non era forse opportuno coinvolgere ufficialmente l’OMCT? Come in linea di massima previsto dalla legge sanitaria.

Distinti Saluti.
Franco Denti