Franco Denti, Presidente OMCT, risponde a un nostro socio sulla necessità delle ricette ripetibili.
Recentemente, un nostro socio ci ha sottoposto il tema delle ricette ripetibili: "Come sicuramente moltissime altre persone della mia età (73 anni) sono costretto a prendere dei medicinali per tutta la vita. Le ricette mediche definite "ripetibili" sono valide per un massimo di sei mesi il che significa che ogni sei mesi devo farmi fare una nuova ricetta ripetibile. Il medico fattura ogni volta fr. 33.25 per la redazione della ricetta anche se non mi reco nello studio e richiedo la ricetta per posta elettronica. Non trovo corretto che la durata massima per questi casi sia di soli 6 mesi e mi sembra anche eccessiva la fatturazione di questa "prestazione".
Abbiamo sollecitato in merito l'OMCT, che ha risposto tramite il suo presidente, Franco Denti. Una risposta che ci pare ragionevole e della quale condividiamo i contenuti.
"Il Consiglio federale ha fissato i requisiti minimi della prescrizione all'art. 51 dell'Ordinanza sui medicamenti (OM), il quale fra le altre cose prevede che il medico indichi "il periodo d'uso" della ricetta e se quest'ultima è rinnovabile. Non è invece prevista, in maniera uniforme a livello federale, una data di scadenza assoluta della ricetta, questione che è semmai regolamentata a livello cantonale.
In alcuni Cantoni, una ricetta vale 3 mesi (NE), in altri vale al massimo 6 mesi (GE), in altri ancora vale 1 anno, salvo una durata inferiore stabilita dall'estensore (FR); e in altri 2 anni (ZH, GR, LU, SG). Vi sono poi dei Cantoni che non regolamentano affatto la durata della ricetta.
Il Canton. Ticino ha regolamentato la durata di una ricetta medica "solo" nell'ambito della prescrizione, della somministrazione e della consegna di stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti (validità 3 mesi, art. 1 Direttiva del Medico cantonale 5.4.2011).
In assenza di specifiche leggi o ordinanze valide nel Canton Ticino, che riguardano la durata delle ricette mediche, spetta al medico stabilire, a sua discrezione e sotto la sua responsabilità, l'eventuale ripetibilità e durata di una prescrizione.
Abbiamo sollecitato in merito l'OMCT, che ha risposto tramite il suo presidente, Franco Denti. Una risposta che ci pare ragionevole e della quale condividiamo i contenuti.
"Il Consiglio federale ha fissato i requisiti minimi della prescrizione all'art. 51 dell'Ordinanza sui medicamenti (OM), il quale fra le altre cose prevede che il medico indichi "il periodo d'uso" della ricetta e se quest'ultima è rinnovabile. Non è invece prevista, in maniera uniforme a livello federale, una data di scadenza assoluta della ricetta, questione che è semmai regolamentata a livello cantonale.
In alcuni Cantoni, una ricetta vale 3 mesi (NE), in altri vale al massimo 6 mesi (GE), in altri ancora vale 1 anno, salvo una durata inferiore stabilita dall'estensore (FR); e in altri 2 anni (ZH, GR, LU, SG). Vi sono poi dei Cantoni che non regolamentano affatto la durata della ricetta.
Il Canton. Ticino ha regolamentato la durata di una ricetta medica "solo" nell'ambito della prescrizione, della somministrazione e della consegna di stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipendenti (validità 3 mesi, art. 1 Direttiva del Medico cantonale 5.4.2011).
In assenza di specifiche leggi o ordinanze valide nel Canton Ticino, che riguardano la durata delle ricette mediche, spetta al medico stabilire, a sua discrezione e sotto la sua responsabilità, l'eventuale ripetibilità e durata di una prescrizione.
In questo campo viene riconosciuto al medico un ampio margine di apprezzamento. Egli valuterà la situazione in base alla conoscenza che ha del suo paziente, al rapporto di fiducia e alle regole dell'arte in generale.
Pur non conoscendo i dettagli del caso in esame, in ·base alla prassi in vigore in Ticino, possiamo ritenere che, per certe malattie croniche, la durata di 6 mesi appare ragionevole, così come appare ragionevole la fatturazione per l'emissione del rinnovo della ricetta (fr. 33.25, che secondo il tariffario equivalgono a circa 10 minuti di lavoro). In questo tempo sono comprese la telefonata, l'esame della cartella, la redazione e l'invio del rinnovo.
Va inoltre detto che in un ambito dove si tende comunque a essere restrittivi, per evitare abusi o usi non conformi dei medicamenti, una prassi che riconosce alla ricetta una validità di 6 mesi con possibilità di rinnovo senza dover per forza passare in v·isita medica, appare generosa e lascia sottintendere una buona relazione di fiducia medico paziente".
Pur non conoscendo i dettagli del caso in esame, in ·base alla prassi in vigore in Ticino, possiamo ritenere che, per certe malattie croniche, la durata di 6 mesi appare ragionevole, così come appare ragionevole la fatturazione per l'emissione del rinnovo della ricetta (fr. 33.25, che secondo il tariffario equivalgono a circa 10 minuti di lavoro). In questo tempo sono comprese la telefonata, l'esame della cartella, la redazione e l'invio del rinnovo.
Va inoltre detto che in un ambito dove si tende comunque a essere restrittivi, per evitare abusi o usi non conformi dei medicamenti, una prassi che riconosce alla ricetta una validità di 6 mesi con possibilità di rinnovo senza dover per forza passare in v·isita medica, appare generosa e lascia sottintendere una buona relazione di fiducia medico paziente".