Venerdì, 04 Febbraio 2022 15:49

Ricette ripetibili: quanto durano? - Borsa della Spesa 01/2022

Franco Denti, Presidente OMCT, risponde a un nostro socio sulla necessità delle ricette ripetibili.
 
Recentemente, un nostro socio ci ha sottoposto il tema delle ricet­te ripetibili: "Come sicuramente moltissime altre persone della mia età (73 anni) sono costretto a prende­re dei medicinali per tutta la vita. Le ricette mediche definite "ripetibili" sono valide per un massimo di sei mesi il che significa che ogni sei mesi devo farmi fare una nuova ricetta ripetibile. Il medico fattura ogni volta fr. 33.25 per la redazione della ricetta anche se non mi reco nello studio e richiedo la ricetta per posta elettronica. Non trovo corretto che la durata massima per questi casi sia di soli 6 mesi e mi sem­bra anche eccessiva la fatturazione di que­sta "prestazione".
Abbiamo sollecitato in merito l'OMCT, che ha risposto tramite il suo presidente, Franco Denti. Una risposta che ci pare ra­gionevole e della quale condividiamo i contenuti.
"Il Consiglio federale ha fissato i re­quisiti minimi della prescrizione all'art. 51 dell'Ordinanza sui medicamenti (OM), il quale fra le altre cose prevede che il medico indichi "il periodo d'uso" della ricetta e se quest'ultima è rinnovabile. Non è inve­ce prevista, in maniera uniforme a livello federale, una data di scadenza assoluta della ricetta, questione che è semmai re­golamentata a livello cantonale.
In alcuni Cantoni, una ricetta vale 3 mesi (NE), in altri vale al massimo 6 mesi (GE), in altri ancora vale 1 anno, salvo una durata inferiore stabilita dall'estensore (FR); e in altri 2 anni (ZH, GR, LU, SG). Vi sono poi dei Cantoni che non regolamen­tano affatto la durata della ricetta.
Il Canton. Ticino ha regolamentato la durata di una ricetta medica "solo" nel­l'ambito della prescrizione, della sommini­strazione e della consegna di stupefacenti per il trattamento di persone tossicodipen­denti (validità 3 mesi, art. 1 Direttiva del Medico cantonale 5.4.2011).
In assenza di specifiche leggi o ordi­nanze valide nel Canton Ticino, che ri­guardano la durata delle ricette mediche, spetta al medico stabilire, a sua discrezio­ne e sotto la sua responsabilità, l'eventua­le ripetibilità e durata di una prescrizione.
In questo campo viene riconosciuto al me­dico un ampio margine di apprezzamento. Egli valuterà la situazione in base alla co­noscenza che ha del suo paziente, al rap­porto di fiducia e alle regole dell'arte in generale.
Pur non conoscendo i dettagli del ca­so in esame, in ·base alla prassi in vigore in Ticino, possiamo ritenere che, per certe malattie croniche, la durata di 6 mesi ap­pare ragionevole, così come appare ragio­nevole la fatturazione per l'emissione del rinnovo della ricetta (fr. 33.25, che secon­do il tariffario equivalgono a circa 10 mi­nuti di lavoro). In questo tempo sono comprese la telefonata, l'esame della car­tella, la redazione e l'invio del rinnovo.
Va inoltre detto che in un ambito do­ve si tende comunque a essere restrittivi, per evitare abusi o usi non conformi dei medicamenti, una prassi che riconosce alla ricetta una validità di 6 mesi con possibili­tà di rinnovo senza dover per forza passa­re in v·isita medica, appare generosa e la­scia sottintendere una buona relazione di fiducia medico paziente".